Statuto

Statuto della Fondazione
PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO

Art.1 – Denominazione

Sotto la denominazione

FONDAZIONE PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO

è costituita una fondazione ai sensi degli art. 80 e ss. del Codice Civile Svizzero.

La Fondazione é stata creata su proposta dell’associazione Swiss Engineering STV UTS ATS – Sezione Ticino.

 

Art. 2 – Sede

La Fondazione ha sede a Lugano.

 

Art. 3 – Scopo

La Fondazione ha per scopo di premiare e/o contribuire finanziariamente sostenendo dei giovani neodiplomati presso le scuole professionali, scuole universitarie professionali, università del Cantone Ticino.

La Fondazione può svolgere ogni attività finalizzata alla raccolta di fondi da destinare al conseguimento dello scopo.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

 

Art. 4 – Patrimonio e finanziamento

Il patrimonio della Fondazione si compone di un capitale iniziale di CHF 30’000.- (trentamila franchi svizzeri).

Il patrimonio sarà incrementato dai redditi del patrimonio medesimo e tramite contributi, donazioni e attribuzioni di ogni genere da parte di persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati.

Il patrimonio, compresi i suoi redditi, potrà essere utilizzato per il perseguimento dello scopo della Fondazione.

 

Art. 5 – Organizzazione

Gli organi della Fondazione sono:

  • il Consiglio di Fondazione
  • l’Ufficio di Revisione.

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza della competente autorità.

Art. 6 – Consiglio di fondazione

6.1.   Nomina e cariche

Il Consiglio di Fondazione si compone di 3 membri.
La nomina dei membri avviene in seno al Consiglio di Fondazione e devono essere persone scelte e consapevoli di proseguire gli scopi prefissi dallo statuto.

Il Consiglio di Fondazione nomina al proprio interno il presidente e attribuisce eventuali  altre cariche ai suoi membri.

Il Consiglio di Fondazione nomina un segretario-cassiere, che può anche non essere membro del Consiglio di Fondazione.

La carica di membro del Consiglio di Fondazione e di segretario-cassiere è a titolo onorifico e gratuito. Anche eventuali mandati straordinari sono svolti a titolo gratuito.

6.2.   Competenze e rappresentanza

Il Consiglio di Fondazione è l’organo direttivo della Fondazione. Ad esso spetta il compito di perseguire lo scopo della Fondazione e di decidere su tutti gli oggetti che non siano espressamente attribuiti ad altri organi o autorità dalla legge o dallo statuto. In particolare:

6.2.1.  amministra il patrimonio della Fondazione;

6.2.2.  elabora e adotta i regolamenti della Fondazione, compreso il regolamento specifico per l’attribuzione dei premi;

6.2.3.  stipula e conclude contratti;

6.2.4.  decide l’importo complessivo annuale da destinare ai premi, che verranno attribuiti dalle giurie di ciascun settore;

6.2.5.  tiene i libri contabili, allestisce i conti annuali, consuntivi e preventivi, allestisce il rapporto di attività annuale;

6.2.6.  propone all’Autorità di vigilanza le modifiche dello statuto conformemente agli art. 85, 86 e 86b CC;

6.2.7   il Consiglio di Fondazione decide dell’attribuzione dei diritti di firma e delle modalità di rappresentanza della Fondazione, esso può delegare singoli compiti a suoi membri e anche a terzi non membri, definendone esattamentre le competenze.

6.3.   Delibere

Il Consiglio di Fondazione si riunisce in seduta, su convocazione del presidente, almeno una volta all’anno. Riunioni straordinarie sono convocate ogni volta che sia necessario o su richiesta di un membro del Consiglio di Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione può validamente deliberare in presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti emessi. In caso di parità il presidente decide.

Le decisioni possono essere prese per scritto in via circolare, salvo se un membro chiede la riunione in seduta del Consiglio di Fondazione. Le decisioni in via circolare devono essere prese all’unanimità.

Il Consiglio di Fondazione tiene un verbale delle proprie deliberazioni, firmato dal presidente e dal segretario.

6.4.   Regolamenti

Il Consiglio di Fondazione elabora e adotta il regolamento specifico per l’attribuzione dei premi, che definisce i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei contributi finanziari.

Il Consiglio di Fondazione può adottare altri regolamenti per disciplinare in particolare l’attività della Fondazione e del Consiglio di Fondazione medesimo, le modalità di amministrazione del patrimonio, l’attribuzione di compiti ai suoi membri o a terzi.

6.1.   Nomina e cariche

Il Consiglio di Fondazione si compone di 3 membri.
La nomina dei membri avviene in seno al Consiglio di Fondazione e devono essere persone scelte e consapevoli di proseguire gli scopi prefissi dallo statuto.

Il Consiglio di Fondazione nomina al proprio interno il presidente e attribuisce eventuali  altre cariche ai suoi membri.

Il Consiglio di Fondazione nomina un segretario-cassiere, che può anche non essere membro del Consiglio di Fondazione.

La carica di membro del Consiglio di Fondazione e di segretario-cassiere è a titolo onorifico e gratuito. Anche eventuali mandati straordinari sono svolti a titolo gratuito.

6.2.   Competenze e rappresentanza

Il Consiglio di Fondazione è l’organo direttivo della Fondazione. Ad esso spetta il compito di perseguire lo scopo della Fondazione e di decidere su tutti gli oggetti che non siano espressamente attribuiti ad altri organi o autorità dalla legge o dallo statuto. In particolare:

6.2.1.  amministra il patrimonio della Fondazione;

6.2.2.  elabora e adotta i regolamenti della Fondazione, compreso il regolamento specifico per l’attribuzione dei premi;

6.2.3.  stipula e conclude contratti;

6.2.4.  decide l’importo complessivo annuale da destinare ai premi, che verranno attribuiti dalle giurie di ciascun settore;

6.2.5.  tiene i libri contabili, allestisce i conti annuali, consuntivi e preventivi, allestisce il rapporto di attività annuale;

6.2.6.  propone all’Autorità di vigilanza le modifiche dello statuto conformemente agli art. 85, 86 e 86b CC;

6.2.7   il Consiglio di Fondazione decide dell’attribuzione dei diritti di firma e delle modalità di rappresentanza della Fondazione, esso può delegare singoli compiti a suoi membri e anche a terzi non membri, definendone esattamentre le competenze.

6.3.   Delibere

Il Consiglio di Fondazione si riunisce in seduta, su convocazione del presidente, almeno una volta all’anno. Riunioni straordinarie sono convocate ogni volta che sia necessario o su richiesta di un membro del Consiglio di Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione può validamente deliberare in presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti emessi. In caso di parità il presidente decide.

Le decisioni possono essere prese per scritto in via circolare, salvo se un membro chiede la riunione in seduta del Consiglio di Fondazione. Le decisioni in via circolare devono essere prese all’unanimità.

Il Consiglio di Fondazione tiene un verbale delle proprie deliberazioni, firmato dal presidente e dal segretario.

6.4.   Regolamenti

Il Consiglio di Fondazione elabora e adotta il regolamento specifico per l’attribuzione dei premi, che definisce i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei contributi finanziari.

Il Consiglio di Fondazione può adottare altri regolamenti per disciplinare in particolare l’attività della Fondazione e del Consiglio di Fondazione medesimo, le modalità di amministrazione del patrimonio, l’attribuzione di compiti ai suoi membri o a terzi.

Art. 7 – L’Ufficio di revisione

7.1    Il Consiglio di Fondazione designa un Ufficio di revisione abilitato a fornire servizi di revisione. La nomina ha una durata di 4 anni e il revisore designato è sempre rieleggibile.

7.2    L’ufficio di revisione è tenuto a sottoporre al Consiglio di Fondazione i risultati delle verifiche annuali allegando la relativa relazione. Detto Organo deve altresì vigilare affinché vengano rispettate le disposizioni fissate negli statuti (regolamenti e statuti della Fondazione) e gli scopi della Fondazione.

7.3    L’Ufficio di revisione deve informare il Consiglio di Fondazione di eventuali lacune constatate durante la sua attività di controllo.

7.4    L’Autorità di vigilanza può, a condizione che sussistono i presupposti di legge, concedere l’esonero dall’obbligo di designare un Ufficio di revisione.

Art. 8 – Scioglimento

Lo scioglimento della Fondazione può essere deciso dal Consiglio di Fondazione, con voto unanime, qualora non sia possibile conseguire lo scopo statutario.

In caso di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio residuo sarà devoluto ad enti pubblici o privati senza scopo di lucro, che perseguono scopi analoghi in Ticino e che sono al beneficio dell’esenzione fiscale.

 

Art. 9 – PUBBLICAZIONI

Organo di pubblicazione della Fondazione è il Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio.

Il Consiglio di Fondazione può designare altri organi di pubblicazione supplementari.

Le comunicazioni riguardanti i premi sono fatte in forma scritta senza necessità di pubblicazione.